Il mediatore creditizio è una figura professionale che esercitando attività di consulenza, mette in relazione le banche o gli intermediari finanziari con il cliente finale.
Il ruolo del mediatore è regolato dalla legge 108/1996 e dal discendente regolamento previsto dal D.P.R. 287/2000. Per questa figura professionale è previsto un apposito albo gestito dall’Ufficio italiano Cambi, in cui devono essere iscritti tutti coloro che svolgono l’attività.
Nello specifico, tra i compiti del mediatore, rientrano la scelta degli Istituti di Credito, la trattazione dei tassi di mercato con una logica che favorisca i clienti , la sottoscrizione di convenzioni con i maggiori Istituti di Credito al fine di ottenere tassi inferiori a quelli di mercato, il servizio di istruzione delle pratiche di mutuo o di leasing.
Il mediatore non è legato a nessuna delle parti in causa, come risulta dalla disposizioni di legge “E’ mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (art.1754 Cod. civ.) e opera in modo autonomo e indipendente senza poter vendere in alcun modo titoli o fornire sovvenzionamenti per conto di società di credito o altro.
Per quanto riguarda gli obblighi del mediatore, egli è tenuto a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione del prestito, inoltre risponde dell’autenticità della sottoscrizione e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite e per finire può prestare fideiussione per una delle parti.
Il guadagno del mediatore deriva dall’ applicazione di provvigioni ( a carico di tutte e due le parti) sui contratti conclusi per effetto del suo intervento.
Questo maggior aggravio ,naturalmente, determina un incremento dei costi di vendita.