Tra i vari finanziamenti ipotecari previsti dal nostro ordinamento, il più diffuso è senz’altro il mutuo ipotecario che è regolato dalla legge sul credito fondiario. Questa tipologia di finanziamento, però in quanto rientrante nella categoria dei mutui, non verrà qui considerata e noi ci occuperemo invece del prestito ipotecario vero e proprio.
A differenza del mutuo, nel prestito ipotecario sono previste più tipologie che derivano dai diversi beni sui quali può avvenire l’iscrizione dell’ipoteca.
La fonte legislativa è l’ art. 2810 del codice civile che prevede l’ipoteca sui seguenti beni e diritti “Sono oggetto di ipoteca…. i beni immobili con le loro pertinenze …. l’usufrutto dei beni stessi …… il diritto di superficie ….. il diritto dell’enfiteuta ……. le rendite dello Stato … le navi … gli aeromobili …. e gli autoveicoli, … i privilegi iscritti sugli autoveicoli…”.
Ciò che si può dire ,in generale, di questo particolare prestito è che il ricorrervi è piuttosto sconveniente.
Ipotecare un immobile per ottenere un prestito, comporta oneri pesanti sia per quanto riguarda le spese dell’atto che per quanto riguarda i tassi che vengono applicati.
Si tratta, dunque, di una pratica che andrebbe disincentivata, ma che purtroppo alcune volte gli istituti finanziari adottano anche contro gli interessi dei consumatori. Sotto questo profilo, bisogna segnalare che la legge finanziaria del 2006 ha introdotto in Italia il prestito ipotecario vitalizio che di fatto spinge al prestito ipotecario e che molto è stato avversato dalle associazioni dei consumatori .
Ce ne occuperemo approfonditamente all’interno del capitolo dedicato ai prestiti personali.